Art. 6.
(Misure di incentivazione e sostegno della flessibilità oraria e del part-time).

      1. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - (Incentivi alla flessibilità oraria e al part-time). - 1. Al fine di promuovere e incentivare il ricorso a forme di articolazione della prestazione lavorativa compatibili con le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici, a decorrere dall'anno 2007, una quota annua non inferiore a 40 milioni di euro del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

 

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dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è destinata all'erogazione di contributi in favore di aziende che applicano accordi contrattuali che prevedono:

          a) la trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, su richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino ad otto anni di età ovvero fino a dodici anni in caso di affidamento o di adozione;

          b) l'adozione di azioni positive per la flessibilità dell'orario di lavoro, orientate a consentire alla lavoratrice madre e al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, anche attraverso il ricorso su base volontaria al telelavoro e al lavoro a domicilio;

          c) la realizzazione di programmi di formazione per il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti dopo i periodi di congedo parentale, nonché di progetti che consentano la sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi che beneficino del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altra lavoratrice o lavoratore autonomo».

      2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso ai contributi previsti dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nonché la modulazione degli stessi, sulla base dei seguenti criteri:

          a) destinazione del 50 per cento delle risorse alle imprese che occupano fino a cinquanta dipendenti;

          b) riconoscimento di importi maggiori alle aziende che adottano le misure

 

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di cui al comma 1, lettere a) e b), del citato articolo 9 della legge n. 53 del 2000;

          c) attribuzione dei contributi con priorità per le imprese ubicate nelle aree a più basso tasso di occupazione femminile.